Locali per attivita' agrituristiche
Art. 3.
Locali per attivita' agrituristiche
1. Possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche gli edifici o parte di
essi gia' esistenti nel fondo.
2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio
edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di
attivita' agrituristiche, nel rispetto delle
specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonche' delle
caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi. 3. I locali utilizzati ad
uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.
Art. 4.
Criteri e limiti dell'attivita' agrituristica
1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di
parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo
svolgimento dell'attivita' agrituristica.
2. Affinche' l'organizzazione dell'attivita' agrituristica non abbia dimensioni
tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attivita' agricola, le
regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del
rapporto di connessione delle attivita' agrituristiche rispetto alle attivita'
agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di
lavoro necessario all'esercizio delle stesse attivita'.
3. L'attivita' agricola si considera comunque prevalente quando le attivita' di
ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non
superiore a dieci ospiti.
4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle
attivita' agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentali
regionali, nonche' alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica,
le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:
a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota
significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste
nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate;
b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito
regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve
essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti;
c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei
prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;
d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve
preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque
riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni
limitrofe;
e) in caso di obiettiva indisponibilita' di alcuni prodotti in ambito regionale
o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessita' ai fini del
completamento dell'offerta enogastronomica, e' definita una quota limitata di
prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di
qualita' e tipicita';
f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamita'
atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla regione, non sia possibile
rispettare i limiti di cui alla lettera c), deve essere data comunicazione al
comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza
temporaneamente l'esercizio dell'attivita'.
5. Le attivita' ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma
3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalita' e alla
somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo
comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attivita' e
con le risorse agricole aziendali, nonche' con le altre attivita' volte alla
conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attivita'
ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono
svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli
ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche
facoltativa, a tali attivita' non puo' pertanto dare luogo ad autonomo
corrispettivo.
Art. 5.
Norme igienico-sanitarie
1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da
utilizzare per attivita' agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella
definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche
architettoniche e di ruralita' degli edifici, specie per quanto attiene
l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti,
nonche' delle limitate dimensioni dell'attivita' esercitata.
2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di
alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30
aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonche' alle disposizioni di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive
modificazioni.
3. L'autorita' sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di
trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano
aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della
diversificazione e della limitata quantita' delle produzioni, dell'adozione di
metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.
4. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro
preparazione puo' essere autorizzato l'uso della cucina domestica.
5. Per le attivita' agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto,
per l'idoneita' dei locali e' sufficiente il requisito dell'abitabilita'.
6. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attivita'
agrituristica la conformita' alle norme vigenti in materia di accessibilita' e
di superamento delle barriere architettoniche e' assicurata con opere
provvisionali.
Note all'art. 5:
- La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: «Modifica degli articoli 242, 243, 247,
250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande».
- Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante: «Attuazione della direttiva
93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti
alimentari»:
«Art. 9 (Norme transitorie e finali). -
1. Le industrie alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del presente
decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, fatta
eccezione per quelle che vendono o somministrano prodotti alimentari su aree
pubbliche, le quali devono adeguarsi entro diciotto mesi dalla data della sua
pubblicazione.
2. Nella applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I e II
dell'allegato, alle lavorazioni alimentari svolte per la vendita diretta ai
sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e per la somministrazione sul posto ai
sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonche' per la produzione, la
preparazione e il confezionamento in laboratori annessi agli esercizi di
somministrazione e vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad
essere somministrate e vendute nei predetti esercizi, l'autorita' sanitaria
competente per territorio tiene conto delle effettive necessita' connesse alla
specifica attivita'.».
Art. 6.
Disciplina amministrativa
1. L'esercizio dell'attivita' agrituristica non e' consentito, salvo che abbiano
ottenuto la riabilitazione, a: a) coloro che hanno riportato nell'ultimo
triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti
previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno
dei delitti in materia di igiene e di sanita' o di frode nella preparazione
degli alimenti previsti da leggi speciali; b) coloro che sono sottoposti a
misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e
successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
2. La comunicazione di inizio dell'attivita' consente l'avvio immediato
dell'esercizio dell'attivita' agrituristica. Il comune, compiuti i necessari
accertamenti, puo', entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo
i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attivita' in caso di
lievi carenze e irregolarita', ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarita',
puo' disporre l'immediata sospensione dell'attivita' sino alla loro rimozione da
parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito
dal comune stesso.
3. Il titolare dell'attivita' agrituristica e' tenuto, entro quindici giorni, a
comunicare al comune qualsiasi variazione delle attivita' in precedenza
autorizzate, confermando, sotto propria responsabilita', la sussistenza dei
requisiti e degli adempimenti di legge.
Note all'art. 6:
- Si trascrive il testo degli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice
penale:
«Art. 442 (Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate). -
Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti,
detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo
acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate
o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene
rispettivamente stabilite nei detti articoli.».
«Art. 444 (Commercio di sostanze alimentari nocive). -
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il
consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte ne' adulterate,
ma pericolose alla salute pubblica, e' punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa non inferiore a lire centomila.
La pena e' diminuita se la qualita' nociva delle sostanze e' nota alla persona
che le acquista o le riceve.».
«Art. 513 (Turbata liberta' dell'industria o del commercio). - Chiunque adopera
violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio
di un'industria o di un commercio e' punito, a querela della persona offesa, se
il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a due anni
e con la multa da lire duecentomila a due milioni.».
«Art. 515 (Frode nell'esercizio del commercio). -
Chiunque, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, ovvero in uno spaccio
aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero
una cosa mobile, per origine, provenienza, qualita' o quantita', diversa da
quella dichiarata o pattuita, e' punito, qualora il fatto non costituisca un
piu' grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire
quattro milioni. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e' della reclusione
fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila.».
«Art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci). - Chiunque pone
in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti
industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a
indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualita' dell'opera
o del prodotto, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra
disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a
ventimila euro.».
- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure di prevenzione nei confronti
delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita».
Art. 7.
Abilitazione e disciplina fiscale
1. Le regioni disciplinano le modalita' per il rilascio del certificato di
abilitazione all'esercizio dell'attivita' agrituristica. Per il conseguimento
del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di
formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni
agrituristiche piu' rappresentative, corsi di preparazione.
2. Lo svolgimento dell'attivita' agrituristica nel rispetto delle disposizioni
previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell'articolo 6,
comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui
all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' di ogni altra
normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attivita'
agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme
previste per il settore agricolo.
Nota all'art. 7:
- Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
recante: «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,
facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per
riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari
pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia
per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto
fiscale»:
«Art. 5. - 1. I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, che esercitano attivita' di agriturismo di cui alla legge 5
dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito imponibile applicando
all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attivita', al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditivita' del 25 per
cento.
2. I soggetti che esercitano attivita' di agriturismo di cui alla legge 5
dicembre 1985, n. 730, determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo
l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del
suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli
acquisti e alle importazioni.
3. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni del presente
articolo, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta
sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la
determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte
dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno
precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio.».
Art. 8.
Periodi di apertura e tariffe
1. L'attivita' agrituristica puo' essere svolta tutto l'anno oppure, previa
comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo.
Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessita' per esigenze di conduzione
dell'azienda agricola, e' possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al
comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.
2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla
regione, i soggetti che esercitano l'attivita' agrituristica presentano una
dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite a periodi
di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente.
Art. 9.
Riserva di denominazione. Classificazione
1. L'uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi derivati,
e' riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attivita'
agrituristica ai sensi dell'articolo 6.
2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformita' del rapporto tra domanda e
offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentito il Ministro delle attivita' produttive, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei
per l'intero territorio nazionale e definisce le modalita' per l'utilizzo, da
parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarita'
territoriali.
Art. 10.
Trasformazione e vendita dei prodotti
1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonche'
dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa agrituristica si applicano le
disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive
modificazioni, e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Note all'art. 10:
- La legge 9 febbraio 1963, n. 59, reca: «Norme per la vendita al pubblico in
sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori
diretti».
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante: «Orientamento e modernizzazione del
settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»:
«Art. 4 (Esercizio dell'attivita' di vendita). - 1. Gli imprenditori agricoli,
singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in
tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura
prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in
materia di igiene e sanita'.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a
previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e
puo' essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalita'
del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di
ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui
s'intende praticare la vendita e delle modalita' con cui si intende
effettuarla,ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante
su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione e'
indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per
la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la
comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio
medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti
derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o trasformazione dei
prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo
produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita diretta gli imprenditori
agricoli, singoli o soci di societa' di persone e le persone giuridiche i cui
amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla
carica ricoperta nella societa', condanne con sentenza passata in giudicato, per
delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione degli
alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita'. Il
divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato
della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano
a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lettera d), del
medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non
provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a
lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le
societa', si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del
1998.».
Art. 11.
Programmazione e sviluppo dell'agriturismo 1. Il Ministro delle politiche
agricole e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite
le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello
nazionale, predispone un programma di durata triennale, aggiornabile
annualmente, finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano sui mercati
nazionali e internazionali.
2. Allo scopo di promuovere le attivita' di turismo equestre, le regioni possono
incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito delle
aziende agrituristiche, e l'allestimento delle relative attrezzature di ricovero
e di esercizio. Possono essere altresi' incentivati gli itinerari di turismo
equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende
agrituristiche e i circoli ippoturistici.
3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni piu' rappresentative di
operatori agrituristici, sostengono altresi' lo sviluppo dell'agriturismo
attraverso attivita' di studio, ricerca, sperimentazione, formazione
professionale e promozione. 4. Dall'attuazione del presente articolo non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 12.
Attivita' assimilate
1. Sono assimilate alle attivita' agrituristiche e sono ad esse applicabili le
norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalita',
alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti
dall'attivita' di pesca, nonche' le attivita' connesse ai sensi del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la
pesca-turismo.
Nota all'art. 12:
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, reca:
«Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
Art. 13.
Osservatorio nazionale dell'agriturismo 1. Al fine di fornire informazioni utili
per lo svolgimento delle attivita' di indirizzo e di coordinamento di competenza
del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonche' allo scopo di
favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale,
le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e
forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di
propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da
eventuali disposizioni emanate in materia.
2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituito
l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni
di operatori agrituristici piu' rappresentative a livello nazionale.
3. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione
delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al
comma 2, pubblicando annualmente un rapporto
nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di
esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 14.
Norme transitorie e finali
1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, e' abrogata.
2. Le regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge
le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge stessa.
3. Le regioni, per le aziende agricole gia' autorizzate all'esercizio dell'attivita'
agrituristica, emanano norme di adeguamento alle disposizioni di cui alla
presente legge.
Nota all'art. 14:
- La legge 5 dicembre 1985, n. 730, abrogata dalla presente legge, recava:
«Disciplina dell'agriturismo».
Art. 15.
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che
provvedono alle finalita' di cui alla presente legge in conformita' allo statuto
di autonomia e alle relative norme di attuazione.
Art. 16.
Copertura finanziaria
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7, comma 2, si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1,
dell'articolo 7, comma 2 e dell'articolo 10, valutate in 0,9 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno
2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali, e quanto a 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,
comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle
minori entrate di cui alla presente legge, anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 817):
Presentato dall'on. Giuseppe Molinari il 13 giugno 2001.
Assegnato alla commissione XIII (Agricoltura), in sede referente, il 14 dicembre
2001 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV e
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione XIII, in sede referente, il 7, 9, 15 maggio 2002; 22
gennaio 2003; 26 febbraio 2003; 13, 19 e 25 marzo 2003; 7 aprile 2004; 20 maggio
2004 e 23 settembre 2004.
Relazione presentata il 23 settembre 2004 (atto n. 817 - 1085 -1198 - 2596 -
2635-A, relatore De Ghislanzoni Cardoli).
Esaminato in aula il 17 maggio 2005 e approvato in testo unico con A.C 1085 (on.
De Ghislanzoni Cardoli ed altri) A.C 1198 (on. Losurdo ed altri ), A.C 2596 (on.
Rossiello ed altri), A.C 2635 (on. Rocchi ed altri ) il 18 maggio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3438):
Assegnato alla commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede
referente, il 25 maggio 2005 con pareri delle commissioni 1ª; 5ª; 6ª; 7ª; 8ª;
10ª; 11ª; 12ª; 13ª; 14ª e commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione 9ª, in sede referente, il 5, 6, 7, 12, 19 e 26
luglio 2005; 14, 15, 22 settembre 2005; 15 novembre 2005; 11 e 31 gennaio 2006,
1° e 2 febbraio 2006.
Nuovamente assegnato alla commissione 9ª (Agricoltura e produzione
agroalimentare), in sede deliberante, il 7 febbraio 2006 con pareri delle
commissioni 1ª; 5ª; 6ª; 7ª; 8ª; 10ª; 11ª; 12ª; 13ª; 14ª e commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione 9ª, in sede deliberante, e approvato con
modificazioni l'8 febbraio 2006.
Camera dei deputati (atti n. 817 - 1085 - 1198 - 2596 - 2635-B):
Assegnato alla commissione XIII (Agricoltura), in sede legislativa, l'8 febbraio
2006.
Esaminato dalla commissione XIII, in sede legislativa, ed approvato 1'8 febbraio
2006.
Note all'art. 16:
- Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante:
«Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria»: «Art. 5 (Interventi
urgenti nel settore avicolo). - 1.
L'AGEA e' autorizzata ad acquistare carni congelate avicole ed altri prodotti
avicoli freschi per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per un
importo di 20 milioni di euro, da destinare ad aiuti alimentari.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto di natura non
regolamentare, determina le modalita' di acquisto, ivi compreso il prezzo, da
parte di AGEA delle carni di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro
per l'anno 2005, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri, e, quanto a 7 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il Ministro delle politiche agricole e
forestali puo' disporre, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nei limiti delle risorse di cui al comma 3-ter, a favore degli allevatori
avicoli, delle imprese di macellazione avicola e degli esercenti attivita' di
commercio all'ingrosso di carni avicole, i seguenti interventi:
a) sospensione o differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai
versamenti tributari;
b) sospensione dei pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza e
assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza
aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri;
c) sospensione dei pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di
finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per
il mercato agricolo alimentare (ISMEA), in scadenza alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis e' autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al
relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal
2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di
cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a 6 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione
della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro
delle politiche agricole e forestali, e' autorizzato a concedere contributi per
l'accensione di mutui per la riconversione e la ristrutturazione delle imprese
coinvolte nella situazione di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli
allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di trasformazione di carne
avicola o di prodotti a base di carne avicola. Ai fini di cui al presente comma
e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e
2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15, comma 2, primo periodo, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarieta'
nazionale - incentivi assicurativi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si trascrive il testo dell'art. 11-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio». «Art. 11-ter (Copertura
finanziaria delle leggi). - 1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica
espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa
autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la
compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura
finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori
entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti
dall'art. 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalita' difformi
di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento
di obblighi internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove
dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilita'
speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione
nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come
copertura;
c);
d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;
resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con
entrate in conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di
iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere
corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti
e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna
disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la
spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione
relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in
relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e
i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i
regolamenti parlamentari.
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la
relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti
al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri
da essi recati.
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere
corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi
previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui
ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno
decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti
beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la
relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa
attuazione, nonche' sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico
di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni
legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore
pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti
interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione
sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione, degli oneri. La Corte
riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle
modalita' previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le
conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate
dalla legge di delega.
6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro
i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti
limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa
cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto
per l'anno in corso alla medesima data.
6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso
gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila
sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli
enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al
Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto
di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata
indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro
competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle
finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al
Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative.
La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai
fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle
finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche'
riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle
relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale
recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare
maggiori oneri.».
