Definizione di attività agrituristiche
Art. 2.
Definizione di attivita' agrituristiche
1. Per attivita' agrituristiche si intendono le attivita' di ricezione e
ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice civile, anche nella forma di societa' di capitali o di persone, oppure
associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto
di connessione con le attivita' di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di
allevamento di animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attivita' agrituristica
l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del
codice civile, nonche' i lavoratori dipendenti a tempo determinato,
indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono
considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale,
assicurativa e fiscale.
Il ricorso a soggetti esterni e' consentito esclusivamente per lo svolgimento di
attivita' e servizi complementari. 3. Rientrano fra le attivita' agrituristiche:
a) dare ospitalita' in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di
campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e
da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere
alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e
caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco
nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalita'
indicate nell'articolo 4, comma 4;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di
vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;
d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilita'
dell'impresa, attivita' ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva,
nonche' escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con
gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio
rurale.
4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati
e trasformati nell'azienda agricola nonche' quelli ricavati da materie prime
dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo,
nonche' della priorita' nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni
altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attivita'
agrituristica e' considerato reddito agricolo.
Note all'art. 2:
- Si trascrive il testo degli articoli 230-bis e 2135 del codice civile:
«Art. 230-bis (Impresa familiare). - Salvo che sia configurabile un diverso
rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attivita' di
lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento
secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili
dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche' agli incrementi
dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantita' e
qualita' del lavoro prestato.
Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonche' quelle
inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla
cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che
partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non
hanno la piena capacita' di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la
potesta' su di essi.
Il lavoro della donna e' considerato equivalente a quello dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il
coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per
impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo
grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e' intrasferibile, salvo che
il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col
consenso di tutti i partecipi. Esso puo' essere liquidato in danaro alla
cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresi' in
caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento puo' avvenire in piu' annualita',
determinate, in difetto di accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di
cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei
limiti in cui e' compatibile, la disposizione dell'art. 732.
Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate
dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.».
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita una
delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita'
connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di
animali si intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque
dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita',
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano
ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del
bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura
di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi
comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
- La legge 27 luglio 1999, n. 268, reca: «Disciplina delle strade del vino».

